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MARIA MICELI
STUDI SULLA
«RAPPRESENTANZA»
NEL DIRITTO
ROMANO
I VOLUME
1
2
MARIA MICELI ......................................................................................................................... 1
STUDI SULLA «RAPPRESENTANZA» ................................................................................. 1
NEL DIRITTO ROMANO ......................................................................................................... 1
CAPITOLO I ............................................................................................................................... 7
PREMESSA METODOLOGICA ED OBIETTIVI DELL’INDAGINE. .................................................... 7
1. Premessa metodologica ed identificazione dell’ambito della ricerca .............................. 7
2. - Revisione critica degli strumenti dogmatici utilizzati: identificazione del fenomeno
rappresentativo come criterio di «imputazione» degli effetti giuridici del negozio, contro ogni
indebito ed eccessivo processo di «astrazione» dello stesso. ....................................................... 10
3 - Obiettivi dell’indagine. ................................................................................................ 14
4- L’actio ad exemplum institoriae e la realizzazione di effetti negoziali di ‘tipo
rappresentativo’. ........................................................................................................................... 18
5. - Regime degli acquisti ‘per extraneam personam’: contributi forniti dallo studio dell’
actio ad exemplum institoriae anche in ordine a questa tematica. Proiezione storica dello studio.
...................................................................................................................................................... 23
CAPITOLO II ............................................................................................................................ 26
LE «ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS» E LA RAPPRESENTANZA .......................................... 26
1- La «responsabilità adiettizia» e la rappresentanza diretta ed indiretta. ......................... 26
2- Il regime delle a.a.q. tra regole riguardanti l’originaria struttura potestativa della familia
romana e innovazioni giurisdizionali. ......................................................................................... 29
3 - Il regime delle a.a.q. e la responsabilità diretta del dominus, pater o preponente. ...... 34
4 - Critica alla costruzione delle a.a.q. quali azioni con trasposizione di soggetti, che
prevedano nell’intentio la menzione dell’obligatio naturalis o dell’obligatio del filius familias.37
5. – Le a.a.q. e l’agere alieno nomine. Si tratta di azioni che sanzionano una
responsabilità personale e diretta dell’avente potestà o del preponente, che trova tuttavia la
propria origine fattuale nel negotium concluso dal servo, dal filius o dal preposto nei limiti della
praepositio, del iussum, del peculio o della merx peculiaris. ...................................................... 41
6.- L’ambito di applicazione della disciplina pretoria delle a.a.q. e la rappresentanza. .... 47
7 - La praepositio: peculiarità e limiti della responsabilità sancita tramite le actiones
exercitoriae ed institoriae. ........................................................................................................... 50
8- Il mutuo ‘navis reficiaendae causa’ e le attività connesse a quelle individuate tramite la
praepositio. ................................................................................................................................... 53
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9- La praepositio: contenuto, limiti ed efficacia. ............................................................. 57
10 - L’actio quod iussu e la rappresentanza. ...................................................................... 63
CAPITOLO III .......................................................................................................................... 74
PROCURATOR : ORIGINE, FUNZIONE, POTERI. .......................................................................... 74
1-Il procurator, la familia e la gestione dei latifundia. ...................................................... 74
2 - La rilevanza giuridica del procurator in età preclassica: fonti letterarie ed editti
giurisdizionali. .............................................................................................................................. 77
3 - L’editto ‘Quod publicanus…vi ademerit quodve familia publicanorum’ e l’originaria
irrilevanza della figura del procurator dall’ambito delle ‘negotitationes’. ................................. 80
4 - Procurator, tutor, curator. Cic., pro Caec. 20.57 e il procurator ‘paene dominus’. .. 82
CAPITOLO IV .......................................................................................................................... 90
LA FIGURA DEL PROCURATOR OMNIUM BONORUM IN ETÀ CLASSICA ................. 90
1-La figura del procurator nelle fonti giurisprudenziali classiche. Sopravvivenza della
prospettiva potestativa nella figura del procurator quasi dominus. Emersione e consolidamento
della prospettiva dell’officium nella figura del procurator ad litem, e nel processo di
avvicinamento al mandato. ........................................................................................................... 90
2 Il procurator ‘quasi dominus’ in età classica. La tesi del Bonfante ed i poteri del
procurator omnium bonorum in età classica: D. 3.3.63; D. 20.6.7.1. .......................................... 94
3- La tesi del Bonfante ed i poteri del procurator omnium bonorum in età classica:
13.7.11.7; D. 19.1.13.25. ............................................................................................................ 101
4- Procurator omnium bonorum, mandato generale e ‘administratio omnium bonorum ’.
.................................................................................................................................................... 106
5- Il procurator omnium bonorum e il «ius vendendi rem alienam». .............................. 111
6- Gai 2.64 e la «potestas alienandi» del procurator. .................................................... 117
7 - D.41.1.9.4 (Gai 2 rer. cott.): la ‘libera negotiorum administratio’ ed il potere di
vendere e realizzare la traditio di ‘res aliena’ con pieno effetto traslativo. .............................. 121
8- I poteri del procurator omnium bonorum in età classica: la capacità di ricevere ed
effettuare pagamenti, permutare e novare. ................................................................................. 128
9 - Altre testimonianze relative ai poteri del procurator omnium bonorum in età classica.
.................................................................................................................................................... 136
10 - Considerazioni conclusive sui poteri del procurator omnium bonorum in età classica.
.................................................................................................................................................... 140
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CAPITOLO V .......................................................................................................................... 149
LA CLASSICITÀ DEL PROCURATOR AD LITEM E IL PROCURATOR UNIUS REI. .......................... 149
1 - Il procurator unius rei ed il procurator ad litem: testimonianze e dibattito dottrinale.
.................................................................................................................................................... 149
2 - Il procurator ad litem e l’emersione netta del principio dell’officium: «l’agere alieno
nomine». ..................................................................................................................................... 153
3- La classicità del procurator unius rei. ......................................................................... 155
CAPITOLO VI ........................................................................................................................ 158
IL MANDATO ED I RAPPORTI INTERCORRENTI CON LA FIGURA DEL PROCURATOR .............. 158
1- Procurator e mandatario: stato delle fonti e della dottrina. Identificazione dei
principali aspetti problematici che caratterizzano il rapporto tra procura e mandato. ............... 158
2- Origini e natura del mandato. ...................................................................................... 161
3- D.3.3.1 pr: la definizione di procurator di Ulpiano e la «guerra al mandato». ........... 167
4- Divieto di acquisto tramite extranea persona e regime degli acquisti realizzati dal
mandatario e dal procurator: stato delle fonti e della dottrina. .................................................. 174
5- Acquisto del possesso tramite procurator: la posizione di Nerazio (D.41.3.41) e quella
di Gaio (Gai 2.95) ....................................................................................................................... 179
6- Acquisto del possesso tramite procurator. .................................................................. 182
7- Acquisto del possesso tramite ‘libera persona’. ......................................................... 187
8- Impossibilità di procedere all’acquisto del possesso o della proprietà tramite semplice
mandatario. ................................................................................................................................. 192
9- Procurator, mandato e acquisto della proprietà. ......................................................... 194
10- Procurator e mandatario: considerazioni conclusive su una vicenda complessa che si
determina e svolge all’insegna dell’accentuazione della prospettiva dell’officium e della
consensualità. ............................................................................................................................. 200
CAPITOLO VII ....................................................................................................................... 204
MANDATO, PRAEPOSITIO E PROCURATIO: .............................................................................. 204
CONFRONTO E DISTINZIONE DEGLI AMBITI SPECIFICI DI APPLICAZIONE. ............................. 204
1- Procurator, institor e mandatario in età classica: ambito di applicazione e disciplina.
.................................................................................................................................................... 204
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2. D.14.3.5.10: procurator, institor e la responsabilità del dominus negotii o del
preponente. 205
3- La responsabilità del preponente per fatti illeciti : il regime delle actiones furti et damni
adversus nautas, caupones, stabularios. .................................................................................... 207
4- Altri brani giurisprudenziali in cui si profila con chiarezza la netta distinzione tra la
figura del procurator e dell’institor in età classica. ................................................................... 212
5 - Mandato e praepositio. ............................................................................................... 214
6- Mandato generale: profili di classicità. Il procurator ominum bonorum ed il mandato
generale. ..................................................................................................................................... 217
CAP. VIII ................................................................................................................................. 224
L’ACTIO «AD EXEMPLUM INSTITORIAE». ................................................................................. 224
1-Quadro riassuntivo della pluralità dei presupposti tecnico-giuridici necessari per la
creazione dell’actio ad exemplum institoriae. ............................................................................ 224
2. - D. 14.3.19pr: l’ actio ad exemplum institoriae e la praepositio procuratoria. Azione
dei terzi contro il preponente per i negozi conclusi dal procurator praepositus. ...................... 227
8.3. - D. 3.5.30(31); D. 17.1.5.10: mandato conferito al procurator, al libertus o
all’amicus, come situazione idonea ad ingenerare l’affidamento dei terzi, e pertanto, meritevole
di tutela a prescindere dall’esistenza di una praepositio in senso tecnico. ................................ 232
4. - D. 19.1.13.25: procurator, actio ad exemplum institoriae e azione diretta del dominus
contro i terzi per gli atti negoziali conclusi dallo stesso procurator. ......................................... 238
CAPITOLO IX ........................................................................................................................ 244
L’ACTIO INSTITORIA E L’AZIONE CONCESSA AL PREPONENTE CONTRO I TERZI.
......................................................................................................................................................... 244
1. - D.14.3.1: Marcello e la concessione di un’azione diretta al preponente contro i terzi
che hanno negoziato con l’institor. ............................................................................................ 244
2. - D.14.1.1.18: riconoscimento dell’azione diretta al dominus negotii contro i terzi
contraenti nella prassi dei praesides provinciarum e dei praefecti annonae. ............................ 248
3.- D.19.1.13.25: l’actio ad exemplum institoriae e la concessione di un’azione diretta al
dominus negotii contro i terzi che hanno negoziato col procurator. ......................................... 251
4 - Valutazioni conclusive sulla classicità dell’azione concessa al preponente contro i terzi
che hanno stipulato negozi con il preposto. ............................................................................... 255
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CAP. X ...................................................................................................................................... 263
L’APPROCCIO ROMANO AI PROBLEMI CONNESSI ALL’AGIRE IN NOME
ALTRUI. ............................................................................................................................................. 263
1. - Assenza di una disciplina unitaria dei fenomeni di sostituzione negoziale. Tipicità
sociale e giuridica delle figure dei sostituti negoziali. Tipicità come strumento di certezza del
diritto. ......................................................................................................................................... 263
2- Considerazioni finali sull’originaria caratterizzazione sociale e giuridica del
procurator, dell’institor e del mandatario, e dei relativi settori d’attività. Constatazione
dell’iniziale inscindibilità esistente tra la titolarità di un diritto e la legittimazione a disporre.
Prevalenza della matrice potestativa nei rapporti di sostituzione negoziale. ............................. 267
3- Le figure dell’institor, del procurator e del mandatario in età classica: inesistenza di
una configurazione unitaria e di una disciplina generale del fenomeno rappresentativo.
Obliterazione progressiva della matrice potestativa e prevalenza della prospettiva dell’officium, e
dunque, dell’agere alieno nomine. ............................................................................................. 272
4- Disciplina della rappresentanza romana per ‘nuclei problematici’. Sistema casistico ed
elaborazione di soluzioni giurisprudenziali di elevato spessore tecnico-giuridico. La tradizione
romanistica e la rappresentanza: prospettive di ulteriore sviluppo dell’indagine. Contributo del
diritto romano alla costruzione del «modernes Rechts der Stellvertretung». ............................ 274
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CAPITOLO I
PREMESSA METODOLOGICA ED OBIETTIVI
DELL’INDAGINE.
1. Premessa metodologica ed identificazione dell’ambito della ricerca
In lavori precedenti ci siamo occupati della struttura formulare delle actiones
adiecticiae qualitatis1, e della rilettura di alcuni interessanti responsi che pongono in relazione
le figure del procurator e dell’institor - ora per distinguerle nettamente2, ora per assimilarne il
relativo regime giuridico3 - nella convinzione, già precedentemente espressa4, che la
ricostruzione delle formule e la corretta interpretazione di tali responsi, potesse avere
importanti riflessi su questioni di carattere più generale relative alla rappresentanza nel
mondo romano, ed estendersi poi a tematiche e riflessioni attinenti alla rappresentanza
nell’esperienza giuridica attuale.
Ora, vorremmo completare il percorso questi studi, valutando un ulteriore aspetto
che ha animato e continua ad animare la riflessione romanistica sul tema: l’effettiva
configurabilità nell’esperienza romana di fenomeni di «rappresentanza», riconducibili
proprio al caso delle actiones adiecticiae qualitatis, del procurator, del mandato.
In realtà siamo consapevoli del fatto che quella posta è una domanda tipica di un
giurista moderno, che ben conosce l’istituto giuridico della rappresentanza nella sua
configurazione attuale, e non di un giurista romano.
1 MICELI, ‘Fictio libertatis’: rilevanza dei ‘debita servorum’ all’interno della struttura formulare delle ‘actiones
adiecticiae qualitatis’, in AUPA 45.2 (1998) 323-361; ID., Sulla struttura formulare delle ‘actiones adiecticiae
qualitatis’ , Torino, 2001, 1-364.
2 D. 14.3.5.10 (Ulp. 28 ad ed.).
3 D. 3.5.30(31)pr. (Pap. 2 resp.); D. 14.3.19pr.(Pap 3 resp.); D. 19.1.13.25 (Ulp. 32 ad ed.); D. 17.1.5.10
(Ulp. 31 ad ed.); D. 46.5.5 ( Paul 48 ad ed.).
4 MICELI, Institor e procurator nelle fonti romane dell’atà preclassica, in IVRA 53 (2002) [Pubbl. 2005] 57-176;
ID., L’interdipendenza delle obbligazioni nella compravendita conclusa tramite intermediario libero (‘institor’ o ‘procurator’),
in La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, a cura di L. Garofalo, 2, Padova, 2007,
109-170; ID., L’actio institoria e l’azione concessa al proponente contro i terzi che hanno negoziato con un preposto libero,
in Studi per G. Nicosia, 5, 369-403.
7
8
Vi sono, tuttavia, diverse ragioni che ci spingono a dare una risposta all’interrogativo
in questione, proprio allo scopo di acquisire maggiore consapevolezza di alcuni percorsi
metodologici e epistemologici che guidano i nostri studi5 .
Ed, in effetti, non vi è ricerca romanistica che riguardi le a.a.q., il procurator o il
mandato in cui non si faccia riferimento alla dogmatica e alla concettualizzazione
moderna della rappresentanza6. Da ultimo Wacke7, il quale tende a riconoscere un pieno
riconoscimento della rappresentanza già nel diritto romano, ipotizzando una prospettiva
evolutiva che prevede il passaggio progressivo dalla rappresentanza indiretta a quella
diretta8.
In realtà le posizioni dottrinali espresse sul tema sono estremamente varie.
Vi è chi sostiene, e forse a ragione, che in ordine all’istituto della rappresentanza si
verificherebbe una sorta di ‘discontinuità’ più evidente dal diritto romano9, per cause
dipendenti da diversi fattori, derivanti principalmente dalla particolare struttura della
familia romana, o dal divieto generalizzante di acquistare alieno nomine10.
Altra parte della dottrina11, riconosce, invece, che nell’evoluzione del diritto romano
si sia adddirittura realizzata un’inversione della regola-eccezione. Così mentre
5 Avevamo già considerato la questione nell’intervento dal titolo Brevi riflessioni su mandato e
rappresentanza alla luce del pensiero di G. La Pira - destinato al Convegno di Roma del novembre del 2004 che
si è tenuto presso l’ Università “La Sapienza” per la celebrazione del centenario dalla nascita di Giorgio La
Pira, dal titolo “La cattedra “strumento sacro”. Incontro dei romanisti - ora pubblicato in Index, 34 (2006) 209-218.
6 BONFANTE, Facoltà e decadenza del procuratore romano, in Studi dedicati a F. Schupfer, Torino, 1898, 3 ss;
ID., Corso di diritto romano. 3, Diritti reali, Roma, 1933 (rist. Milano 1972) 287 ss.; ID., Corso di diritto romano.
4. Le obbligazioni, Milano, 1979, 373 ss; RICCOBONO, Lineamenti della dottrina della rappresentanza diretta in
diritto romano, in AUPA 14 (1930) 389 ss; ID., La giurisprudenza classica come fattore di evoluzione del diritto romano,
in Scritti Ferrini, Pavia 1946, 41 ss; ARANGIO RUIZ, Il mandato in diritto romano, Napoli, 1949; BETTI, Teoria
generale del negozio giuridico, Torino, 1950, 546- 552; ID., Diritto Romano. I. Parte generale, Padova, 1955, 405;
SCIALOJA, Studi giuridici, Roma, 1950, 101ss.; SOLAZZI, Errore e rappresentanza, in Scritti di diritto romano I,
Napoli, 1955, 277 s.; ID., La definizione del procuratore, in Scritti di diritto romano II, Napoli, 1957, 557; ID.,
Procuratori senza mandato, in Scritti di diritto romano II, Napoli, 1957, 569ss.; ID., Il procurator ad litem e la guerra
al mandato, in Atti Napoli 58, 1937, ora in Scritti di diritto romano 3, Napoli, 1960, 601 ss; COPPOLA BISAZZA,
Aspetti della sostituzione negoziale nell’esperienza giuridica romana, in Rivista di diritto romano 3 (2003), 1-15.
7 WACKE, Die adjekticischen Klagen im Überblick. Erster teil: Von der Reeder und der Betriebsleiterklage zur
direkten Stellvertretung, ZSS 111 (1994) 280ss; ID., Alle origini della rappresentanza diretta: le azioni adiettizie, in
Nozione, formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. F.
Gallo. II, Napoli, 1997, 583ss; ed anche marginalmente in «Fideiussio» = «iussum» ? Bürgschaften für den eigenen
Gewaltunterworfenen oder Gewalthaber, in INDEX 27 (1999) 523ss.
8 WACKE, Alle origini della rappresentanza diretta, cit., 606; 614.
9 CAPPELLINI, voce “Rappresentanza” (Diritto intermedio), in Enciclopedia del dir., 38, Milano, 1987, 440 e
bibliografia ivi citata.
10 Il principio è chiaramente attestato nelle fonti: Gai. 2.95; D.45.1.38.17; D. 50.17.73.4; I. 2.9.5; I.
3.19.19; v. QUADRATO, voce “Rappresentanza” (Diritto romano), in Enciclopedia del dir., 38, Milano, 1987, 418;
426, a cui si rinvia per un’ampia e completa rassegna bibliografica sul tema.
11 BONFANTE, Corso di diritto romano, 4, cit., 373 ss.; RICCOBONO, Lineamenti della dottrina, cit., 411ss;
ID., Scritti di diritto Romano, 2. Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D. 10.3.14 (Paul. 3 ad
Plautium), Palermo, 1964, 395; ORESTANO, voce “Rappresentanza” (Diritto romano) in Nss.D.I. 14 (1967)
795ss e bibliografia ivi citata.
8
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originariamente il riconoscimento della rappresentanza si sarebbe posto unicamente come
eccezione ad una regola contraria, successivamente sarebbe divenuto esso stesso la regola.
In ogni caso, pur nella diversità delle posizioni concettuali, vi è precisa
consapevolezza che i principi del diritto romano rappresentino comunque il fondamento
dei principi moderni della rappresentanza.
Infatti, anche se il diritto romano non elaborò mai un concetto tecnico ed unitario di
rappresentanza - anche dal punto di vista terminologico - tuttavia nelle sue fonti vi sono
soluzioni che riguardano certamente casi di sostituzione negoziale, che sono stati oggetto
di studio nelle epoche successive, e che hanno sicuramente condizionato la formazione
del moderno istituto della rappresentanza.
Scrive, infatti, Cappellini12 che “..è evidente l’importanza - per la successiva, difficile
sistematizzazione in un «modernes Recht der Stelllvertretung” - della regolazione
normativa romana, pur così settorializzata in una serie di campi problematici, e del suo
sottofondo sociale, dato che la scienza del diritto comune si concepirà, almeno
formalmente, come interpretatio di (quei) testi preesistenti, sottoponendosi già solo per
questo ad un lento, assai poco lineare e soprattutto non unitario processo di
emancipazione”.
Anche gli studiosi del diritto intermedio sono pronti a riconoscere, dunque, che il
diritto romano si è distinto per la rilevante quantità dei problemi sollevati sotto il profilo
tecnico-giuridico in tema di rappresentanza.
La caratteristica dello stesso diritto, tuttavia, sarebbe stata quella di proporre una
trattazione parcellizzata per «nuclei problematici»13 della tematica in questione, ancora
mantenuta e tramandata dal diritto giustinianeo, che costituirebbe solo la piattaforma
iniziale sulla base sulla quale, solo nelle epoche successive, si sarebbe pervenuti alla vera
scoperta del problema della rappresentanza come tale.
Ebbene - premesso che non possiamo occuparci tout court della rappresentanza nei
suoi molteplici aspetti e dimensioni problematiche - vorremmo tuttavia incentrare la
nostra attenzione su alcuni aspetti peculiari della stessa, cercando quanto meno di
impostare la ricerca su criteri metodologicamente corretti.
In realtà, a noi sembra che la materia sia caratterizzata da alcune petizioni di
principio e da alcuni equivoci che vanno chiariti.
Infatti, come giuristi moderni sappiamo di non poter prescindere dall’utilizzazione,
anche inconsapevole, del bagaglio concettuale che fa parte del nostro stesso modo di
pensare il diritto. Tuttavia, dobbiamo averne coscienza al fine di impostare ricerche
metodologicamente corrette.
Spesso, infatti, è accaduto che l’interpretazione esegetica delle fonti romane è stata
condizionata da impostazioni dogmatiche di stampo moderno - anche inconsapevolmente
adottate - che hanno condotto, ad esempio, a ritenere che il fenomeno rappresentativo
12 CAPPELLINI, voce “Rappresentanza” (Diritto intermedio), cit., 441.
13 Si veda, in particolare, CAPPELLINI, voce “Rappresentanza” (Diritto intermedio), cit., 442.
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non si realizzasse compiutamente nell’esperienza romana, o che si realizzassero
prevalentemente casi di rappresentanza ‘indiretta’14.
E ciò vale sia in riferimento a prospettive di carattere generale, sia in ordine a
problemi di carattere specifico15.
Così come viceversa nella formazione e nell’articolazione dell’odierno concetto di
rappresentanza si è stati, e si è, per certi versi, ancora fortemente influenzati
dall’esperienza e dalla tradizione romanistica, anche se spesso non vi è precisa
consapevolezza di tali influenze e condizionamenti.
2. - Valutazione critica degli strumenti dogmatici utilizzati: identificazione
del fenomeno rappresentativo come criterio di «imputazione» degli effetti giuridici
del negozio, contro ogni indebito ed eccessivo processo di «astrazione» dello
stesso.
In realtà, va riconosciuto che lo stesso concetto di rappresentanza, e soprattutto
quello di rappresentanza indiretta, sono oggi fortemente discussi.
Una breve pausa di riflessione in tal senso è doverosa anche in un’indagine di tipo
romanistico. Infatti, dal punto di vista metodologico, può rilevarsi recentemente una
tendenza che, pur muovendo da una giustificata critica al dogmatismo, sta conducendo
all’eccesso opposto, e forse ancor più pericoloso, di un abbandono dello studio e
dell’approfondimento dei concetti e delle categorie giuridiche, che restano pur sempre
strumenti indispensabili e necessari nello studio e nel pratico svolgimento del diritto.
Ci sembra, allora, necessario, al fine di effettuare un indagine di tipo induttivo volta a
verificare il concreto atteggiarsi delle forme rappresentative nell’esperienza romana,
soffermarci a valutare brevemente il concetto stesso di rappresentanza, così come noi oggi
lo intendiamo16, perchè, più o meno consapevolmente, costituisce pur sempre il punto di
partenza, il presupposto di ogni nostra ricerca e ne costituisce, o almeno ne dovrebbe
costituire, il punto d’arrivo. L’approfondimento dei concetti giuridici, e dei fenomeni
14 L’impostazione tradizionale della scienza romanistica tende, infatti, a prospettare i fenomeni di
sostituzione negoziale realizzati tramite intermediari non soggetti a potestas come ‘eccezioni’ ad una regola
contraria. Pochi hanno tentato un esame più dettagliato ed approfondito della questione, meno legato a
condizionamenti teorici di stampo moderno; v. supra, nt. 11.
15 Basti pensare, infatti, a titolo esemplificativo, al rapporto intercorrente tra la figura generale della
rappresentanza e quella del mandato, oppure a quello esistente tra le diverse figure di rappresentanza, o
meglio di cooperazione rappresentativa, che involge anche la complessa relazione esistente a tal proposito
fra diritto civile e commerciale; v. infra, § 1.2 nt.17; § 1.4, nt.53.
16 In questa sede non possiamo neanche tentare una completa rassegna bibliografica sul tema della
rappresentanza che – in relazione agli scopi e all’oggetto dell’indagine – risulterebbe in ogni caso riduttiva
e di carattere meramente ricognitivo. Una ragionata ricognizione bibliografica sarà, invece, proposta nel
secondo volume dei nostri studi sulla rappresentanza nel mondo romano, che sarà dedicato anche ad una
trattazione del concetto di rappresentanza nell’esperienza moderna e contemporanea.
10
Description:neanche stata concepita una trattazione unitaria della rappresentanza, ma questa circostanza di per . Les obligations, 1°, Paris, 1986 ; MAULAIRYE, Droit civil. Les contrats .. in Antiqua, 47, Napoli, 1987; HUVELIN, Etudes d'histoire du droit commercial romain, Paris, 1929, 77 ss), i quali non han