Table Of ContentIL BILANCIO
DI
PREVISIONE
2018-2020
Relatore: Dott. Marco Allegretti
GLI STRUMENTI
DI
PROGRAMMAZIONE
Relatore: Dott. Marco Allegretti 2
GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE
Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di
ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone
una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale
documentosi raccomanda dipresentare al Consiglioanche lostatodi attuazione deiprogrammi,da
effettuare,oveprevisto,aisensidell’articolo147-terdelTUEL;
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di
ognianno,perleconseguentideliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre
di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo
schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del
riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di
previsioneincorsodiapprovazioneunitamentealDUPealbilancioprovvisorioingestione;
d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni
dall’approvazionedelbilancio;
e) ilpiano degli indicatori di bilanciopresentatoal Consigliounitamente al bilanciodiprevisionee
alrendiconto;
f) loschemadideliberadiassestamentodelbilancio,ilcontrollodellasalvaguardiadegliequilibri
dibilancio,dapresentarealConsiglioentroil31lugliodiognianno;
g) levariazionidibilancio;
h) loschemadirendicontosullagestione,checoncludeilsistemadibilanciodell’ente,daapprovarsi
entroil30apriledell’annosuccessivoall’eserciziodiriferimento.
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I TEMPI PER IL BILANCIO 2018/2020
RINVIO: 28/02/2018
Approvazione entro 31/12/2017
+ Rispetto Pareggio di Bilancio
= Vantaggi (art. 21-bis DL 50/2017)
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31/07 Ordinatorio Presentazione del DUP al consiglio per le conseguenti deliberazioni
Presentazione eventuale Nota di Aggiornamento al DUP al consiglio per
15/11 Ordinatorio
le conseguenti deliberazioni
15/11 Ordinatorio Presentazione al Consiglio dello Schema di Bilancio di Previsione
Secondo regolamento Presentazione al Consiglio dello Schema di Bilancio di Previsione
Perentorio
di contabilità
31/12 o Approvazione del DUP e del Bilancio di previsione, in quest’ordine o al
Perentorio
termine rinviato più contestualmente
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IL DUP: PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE
Art. 1 comma 887 Legge di Bilancio 2018:
SEMPLIFICAZIONI SOTTO I 5000 ABITANTI
decreto entro il 30/04/2018 = dal DUP 2019-2021!
Implicazionidella“presentazione”dapartedellaGiuntaComunale
La prima domanda inerente il tema oggetto di trattazione e pubblicata sul sito di ARCONET è
statalaseguente:
Domanda n. 9:
Nell’esercizio 2015, con riferimento al DUP 2016-2018, quali adempimenti sono richiesti entro il
terminedel31ottobre2015?
La Commissione, in realtà senza dare grosse soluzioni operative, in data 07/10/2015 aveva
fornitolaseguenterisposta:
Risposta:
Nel rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine del 31 ottobre 2015 si riferisce alla
presentazionealConsiglio,perleconseguentideliberazioni,delDUP2016-2018approvatodallaGiunta.
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Art.170comma1-TUEL
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema
di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamentodelDocumentounicodiprogrammazione.Conriferimentoalperiododiprogrammazione
decorrentedall’esercizio2015,glientilocalinonsonotenutiallapredisposizionedeldocumentounicodi
programmazioneealleganoalbilancioannualediprevisioneunarelazioneprevisionaleeprogrammatica
checopraunperiodopariaquellodelbilanciopluriennale,secondolemodalitàprevistedall’ordinamento
contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano
ladisciplinaprevistadalpresentearticoloadecorreredal1°gennaio2015.
Ricordiamochetaleterminehamerovaloreordinatorioenonperentorio.
Unico vero chiarimento della presente risposta è, pertanto, che la Giunta è chiamata ad una
deliberazione per approvare la bozza da presentare successivamente al consiglio. Non viene
qui definito invece il significato di “presentazione al consiglio” (meglio spiegato invece nella
FAQn.10acuisirimanda).
Si ritiene che tale previsione resti valida sempre e pertanto anche negli anni futuri la Giunta
prima della presentazione al consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, dovrà preventivamente
approvarel’attoprimadiportarloalconsiglio.
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Implicazionidelle“conseguentideliberazioni”dapartedelConsiglioComunale
Domanda n. 10:
Si chiedonoindicazioni riguardanti il procedimentodi approvazione del DUPe dellanotadi aggiornamentoal
DUP
Adifferenzadellaprima,talesecondarispostaèarticolatae(seppurdiscutibileinvaripassaggi)detta
un percorso operativo (anche se a volte più complicato del necessario) per l’adozione di tutti gli atti
cheafrontedellastessasirendononecessari.
Risposta:
Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, dal vigente
quadronormativorisulta:
1)cheilDUPèpresentatodallaGiuntaentroil31luglio“perleconseguentideliberazioni”.Pertantoil
Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del Consiglio
concernenteilDUPpuòtradursi:
• inunaapprovazione,nelcasoincuiildocumentodiprogrammazionerappresentagliindirizzistrategicie
operatividelConsiglio;
• in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo
politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di
aggiornamento.
La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione
dell’ente;
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UnaprimachiaraindicazioneècheilConsiglioèchiamatoadapprovarecondeliberazionetale
documento.
Piùprecisamentetaleorganodeve:
1) esaminarlo
2) discuterlo
3) deliberarlo
Non risulta, invece, qui ancora palesato “quando” deve avvenire quest’ultimo passaggio: tale
concettoèmegliospecificatosolonelproseguodellarisposta,percuiperoraloaccantoniamo.
Difattovieneinvecegiàchiaritocheladeliberazionepuòtradursi:
a)inunameraapprovazionedeldocumentopresentato
b)in una richiesta di integrazioni e modifiche che dovranno confluire nella nota di
aggiornamentoechesarannoacaricodellaGiunta
Sembra quasi che Consiglio (quantomeno la maggioranza) e Giunta siano deputati a non
parlarsi e risulti necessario un atto deliberativo perché la Giunta proceda ad eventuali
modifiche; vero è che ci sono casi di sindaci in perenne lotta col loro consiglio, ma non può
esserericondottoallasituazionenormale.
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2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti
autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando che il
Consigliodeveassumere“leconseguentideliberazioni”.Ilterminedel15novembreperl’aggiornamento
del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione
dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare concernente il DUP non è un
adempimentofacoltativo,anchesenonèprevistaalcunasanzione;
Questapartedellarispostavanecessariamentelettainsiemeecoordinataconilpunto1).
Dallaletturacongiuntadeiduepunti,risultachiaroche:
(cid:1) se si vuole procedere sub b) (ovvero chiedendo integrazioni e modifiche) si debba dare
un congruo termine alla Giunta per procedere con la nota di aggiornamento entro il 15
novembre;
(cid:1) diversamenteseilConsigliointendeprocedereconlameraapprovazionedeldocumento
presentatosipossaprocedereancheinfasediapprovazionedelbilancio.
Ora, ribadito quanto già affermato nell’ultimo paragrafo del punto precedente (normalmente
Giunta e maggioranza consigliare si parlano), il vero problema è che (se ciò non avviene) il
Consiglio è composto da più teste e decide a maggioranza: non risulta pertanto possibile
pensare che non deliberi comunque in tempo utile perché la giunta proceda all’eventuale
aggiornamento. Conseguentemente, risultava più opportuno prevedere che in regolamento di
contabilità fosse definito un termine (antecedente ma, al contempo, congruo con l’eventuale
scadenza del 15 novembre) per la deliberazione del Consiglio su quanto presentato dalla
Giuntaentroil31luglio.
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Ultimo passaggio che risulta importante sottolineare è che viene chiarito (qualora ve ne fosse
statalanecessità)cheiterminidipresentazioneeapprovazionedelDUPhannomerocarattere
ordinatorio (non è prevista alcuna sanzione) e non perentorio, tuttavia la deliberazione del
documento non può essere un adempimento facoltativo in quanto propedeutico
all’approvazionedelbilancio.
3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un
contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il
parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del
Consiglio,resosecondolemodalitàprevistedalregolamentodell’ente;
La Commissione esprime qui un parere apparentemente in linea con quanto affermato dal
Consiglio NazionaledeiDottoriCommercialisti edesperticontabili: il pareredeirevisori, oltre
ad essere inequivocabilmente necessario ai sensi dell’art. 239 del TUEL (trattandosi di uno
strumento di programmazione economico-finanziaria, anzi del principale strumento di
programmazione), deve essere reso al consiglio (meglio a supporto della proposta di deliberazione
del Consiglio) e quindi va espresso sulla proposta già deliberata dalla Giunta (non va quindi
reso in tempo utile per la deliberazione da parte di quest’ultima, ma successivamente); modi e
terminivannodisciplinatiinregolamentodiContabilità.
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4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificareentrambeleseguenticondizioni:
• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;
• nonsonointervenutieventidarenderenecessariol’aggiornamentodelDUPgiàapprovato;
Unico passaggio interessante da sottolineare qui è che la Nota di aggiornamento può essere
predispostaancheincasoilconsiglioabbiagiàapprovatoilDUP,qualorasianointervenutieventi
che ne rendano necessario l’aggiornamento: in tal caso pare che il consiglio proceda con una
nuovaapprovazionedelDocumento(vedipunto7),nonadunasuavariazione.
Ora, viene da chiedersi: gli “eventi che rendono necessario l’aggiornamento del DUP” possono
essereancheuna mera volontà dimodificaregliobiettivi inseriti nella primabozza dapartedella
Giunta?
5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del
DUPdefinitivo.Pertantoèpredispostosecondoiprincipiprevistidall’allegaton.4/1alDLgs118/2011;
Undatocertoda taleassuntoèche loschemaaggiornatoentroil 15 novembreèquellodefinitivo
ovvero la Giunta non può procedere con ulteriori note di aggiornamento da presentare al
consiglio.
Unproblemaaperto,invece,è:esegli“eventi”citatialpunto4)avvengonosuccessivamenteal15
novembre?Adesempiol’approvazionedellaleggedistabilità…
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Ovveroiveritemiapertisono:
(cid:1) possosuccessivamentefareemendamenti?Sesi,anchesupropostadellaGiunta?
(cid:1) Se invece dopo il 15 novembre (poniamo il 30 novembre, ad esempio) procedo con
l’approvazione,posso/devoprocedereadunavariazionedelDUPprimadiapprovareilbilancio
diprevisioneperrenderlicoerentifradiloroeconlanormativadefinitiva?
6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono
presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione,
secondolemodalitàprevistedalregolamentodell’ente;
Nulla di nuovo in questo chiarimento, se non la mera previsione di legge. Unico passaggio
interessanteècheancheilpareredell’organodirevisionevaconsegnatoalconsiglioentroladatadel
15novembre.
7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In
quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere
approvaticontestualmente,onell’ordineindicato.
Viene qui chiarito che se il Consiglioprocede con la richiesta di integrazioni e modifiche alla Giunta
sulloschemapresentatoentroil31luglio,ilprimodovrànecessariamenteprocedereconunaseconda
delibera che approvi lo schema definitivo: tale deliberazione deve avvenire prima di quella del
bilanciodiprevisione,ovveroalmassimocontestualmente.
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8)cheladisciplinaconcernentelapresentazionedelDUPsiapplicaancheaglientiingestionecommissariale.
La previsione è chiara e non necessita di particolari rilievi: anche gli enti commissariati (seppur i
commissari non sono politici e all’interno del DUP “nella costruzione, formulazione e approvazione dei
programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo organo elettivo
preposto all’indirizzo e al controllo”) sono chiamati ad approvare il documento principe di
programmazione.
Ciò, molto probabilmente, soprattutto a fronte dell’improcedibilità delle delibere non coerenti: Gli
obiettivi individuati per ogni programma … costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di
programmazione,inapplicazionedelprincipiodellacoerenzatraidocumentidiprogrammazione.
9)cheincasodirinviodelterminedipresentazionedelDUP,laspecificadisciplinaconcernenteidocumentidi
programmazioneintegratinelDUPdeveessererispettata.
Infine un ultimo passaggio, molto interessante per gli anni soggetti a proroghe: se le date non sono
congruenti a seguito di rinvii, i documenti di programmazione integrati (pensiamo ad esempio al
PianoTriennaledelleOperePubbliche)devonorispettarelescadenzedellenormativeloroproprie.
Tradotto:selascadenzaperl’approvazionedelDUPdapartedellaGiuntava(causarinvii)oltreil15
ottobre,restacomunquequestaladataultimaperl’approvazioneingiunta delPianoTriennaledelle
OperePubbliche.
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GLI SCHEMI DI BILANCIO
Il«pacchetto»bilanciodiprevisionesaràcompostoda:
(cid:1) Bilanciodiprevisionepluriennale:
•
preventivopluriennalediCOMPETENZA
NO:preventivoannualedicompetenza,èilprimoannodel…
•
preventivoannualediCASSA
(cid:1) DocumentoUnicoProgrammatico
(cid:1) PianodegliIndicatori
(cid:1) Allegati
ATTENZIONE!!!
Usare nuovi schemi validi dal 2018 approvati con DM 11 agosto 2017
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IlPianodegliindicatori
L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che gli enti locali adottino un
sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di
bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo
criteriemetodologiecomuni.
Inattuazionedidettoarticolo,èstatoemanato:
Ministero dell’interno (decreto del 22 dicembre 2015)
Articolounico
1.Glientilocaliadottanoil“Pianodegliindicatoriedeirisultatiattesidibilancio”dicuiall’articolo18-
bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui all’allegato 1, con
riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all’allegato 2, con riferimento al
rendicontodellagestione.
2. Gliorganismiegli entistrumentalideglientilocaliincontabilitàfinanziariaadottanoilPianodicui
alcomma1secondoglischemidicuiall’allegato3,conriferimentoalbilanciodiprevisioneesecondogli
schemidicuiall’allegato4,conriferimentoalrendicontodellagestione.
3. Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano al bilancio di previsione e al
bilancioconsuntivo.
4. Il Piano è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza,
valutazioneemerito»,accessibiledallapaginaprincipale.
5.GlientilocaliediloroorganismiedentistrumentaliadottanoilPianoadecorreredall’esercizio2016,
conprimaapplicazioneriferitaalrendicontodellagestione2016ealbilanciodiprevisione2017-2019.
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Allegatialbilanciodiprevisionefinanziario:
DAL PRINCIPIO CONTABILE
a) ilprospettoesplicativodelpresuntorisultatodiamministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolatoperciascunodeglieserciziconsideratinelbilanciodiprevisione;
c) ilprospettoconcernentelacomposizionedelfondocreditididubbiaesigibilita'perciascunodegli
eserciziconsideratinelbilanciodiprevisione;
d) ilprospettodimostrativodelrispettodeivincolidiindebitamento;
e) perisolientilocali,ilprospettodelle speseprevisteperl'utilizzodicontributie trasferimenti da
parte di organismicomunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di
previsione;NOSE<5.000ABITANTI
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; NO SE < 5.000
ABITANTI
g) lanotaintegrativa…;
h) larelazionedelcollegiodeirevisorideiconti.
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DAL TUEL
Art.172TUEL–Altriallegatialbilanciodiprevisione
1. Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23
giugno2011,n.118,esuccessivemodificazioni,eiseguentidocumenti:
a)l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo
"amministrazionepubblica"dicuialprincipioapplicatodelbilancioconsolidatoallegatoaldecretolegislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il
bilanciosiriferisce.Talidocumenticontabilisonoallegatialbilanciodiprevisionequaloranonintegralmente
pubblicatineisitiinternetindicatinell'elenco;
b)la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni
verificano la quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e
terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che
potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni
stabilisconoilprezzodicessioneperciascuntipodiareaodifabbricato;
c)le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei
servizistessi;
d)la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle
disposizionivigentiinmateria;
e)il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilita'
interno.
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Lanotaintegrativa
9.11.1La notaintegrativaallegataalbilanciodiprevisionepresentauncontenutominimocostituitoda:
a) icriteridivalutazioneadottatiperlaformulazionedelleprevisioni,conparticolareriferimentoaglistanziamenti
riguardantigliaccantonamentiperlespesepotenzialiealfondocreditididubbiaesigibilità,dandoillustrazionedei
creditiperiqualinonèprevistol’accantonamentoatalefondo;
b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31
dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai
trasferimenti,damutuiealtrifinanziamenti,vincoliformalmenteattribuitidall’ente;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione
presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri
finanziamenti,vincoliformalmenteattribuitidall’ente;
d) l’elencodegliinterventiprogrammatiperspesediinvestimentofinanziaticolricorsoaldebitoeconlerisorse
disponibili;
e) nelcasoincuiglistanziamentiriguardantiilfondopluriennalevincolatocomprendonoancheinvestimentiancora
in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla
definizionedeirelativicronoprogrammi;
f) l’elencodellegaranzieprincipaliosussidiarieprestatedall’ente afavoredientiedialtrisoggettiaisensidelleleggi
vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti
finanziariderivatiodacontrattidifinanziamentocheincludonounacomponentederivata;
h) l'elencodei proprientied organismistrumentali, precisandocheirelativibilanciconsuntivisonoconsultabili
nelpropriositointernetfermorestandoquantoprevistoperglientilocalidall'articolo172,comma1,letteraa) del
decretolegislativo18agosto2000,n.267;
i) l’elencodellepartecipazioniposseduteconl’indicazionedellarelativaquotapercentuale;
j) altreinformazioniriguardantileprevisioni,richiestedallaleggeonecessarieperl’interpretazionedelbilancio.
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Larelazionedelcollegiodeirevisorideiconti
L’art.9bisdelDL113/2016hamodificatol’art.174delTUELcomemegliodiseguitospecificato:
IIIInnnn vvvviiiiggggoooorrrreeee ddddaaaallll 11112222////00009999////2222000011114444 aaaallll 22220000////00008888////2222000011116666 IIIInnnn vvvviiiiggggoooorrrreeee ddddaaaallll 22221111////00008888////2222000011116666
1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento 1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento
unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo
e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli
allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15
novembre di ogni anno. novembre di ogni anno sssseeeeccccoooonnnnddddoooo qqqquuuuaaaannnnttttoooo ssssttttaaaabbbbiiiilllliiiittttoooo ddddaaaallll rrrreeeeggggoooollllaaaammmmeeeennnnttttoooo
ddddiiii ccccoooonnnnttttaaaabbbbiiiilllliiiittttaaaa''''....
Viene così determinato dalla modifica normativa che il parere dell’organo di revisione debba essere
espresso sullo schema approvato della giunta (questo avveniva anche in precedenza), ma presentato
direttamente al Consiglio prima dell’approvazione definitiva (e non come in precedenza depositato
insieme agli schemi di bilancio quale allegato inscindibile): le tempistiche dovranno essere meglio
definiteall’internodelregolamentodicontabilità.
Relatore: Dott. Marco Allegretti 19
L’ISCRIZIONE
DELLE
ENTRATE
Relatore: Dott. Marco Allegretti 20
Description:previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio Nell'esercizio 2015, con riferimento al DUP 2016-2018, quali adempimenti