Table Of ContentUNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI  
 
Dottorato di ricerca in 
 
Diritto ed economia dei sistemi produttivi 
 
XXII Ciclo 
 
 
 
 
 
La sentenza Franzese  
e la sua applicazione 
giurisprudenziale  
negli anni 2002-2010 
 
 
 
 
 
Tesi di dottorato presentata  
dalla Dott.ssa Donatella Pianezzi       
 
 
 
 
Direttore della Scuola:     Relatore: 
Chiar.mo Prof.        Chiar.mo Prof.  
Michele Comenale Pinto    Gian Paolo Demuro
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INDICE 
 
Parte I 
 
Osservazioni introduttive in tema di nesso causale 
 
CAPITOLO I 
 
Gli  orientamenti  giurisprudenziali  in  tema  di  nesso  causale 
prima della sentenza delle Sezioni Unite 
 
1.  La prova del nesso causale tra probabilità e certezza : “la 
coscienza del dito di Dio spesso scompare dal cuore dell’uomo”       pag. 8 
2.  La colpa professionale del  medico:  dall’atteggiamento di 
indulgenza a quello di  rigore            pag. 10 
3.  L’accertamento  causale:  la  vaporizzazione  del  nesso  nei 
reati omissivi impropri              pag. 12 
4.  L’art. 40 c.p. e la sussunzione sotto leggi scientifiche  
                      pag. 15 
5.  La causalità omissiva come causalità normativo – ipotetica 
e il criterio delle “serie ed apprezzabili probabilità di successo”       pag. 18 
6.  L’introduzione del paradigma dell’aumento del rischio 
                      pag. 28 
7.  Le  critiche  all’orientamento  delle  “serie  ed  apprezzabili 
probabilità di successo”              pag. 31 
8.  L’orientamento  della  “certezza”:  decisioni  precedenti  il 
2000                    pag. 34 
9.  Le tre sentenze Battisti del 2000        pag. 38 
10.   L’applicazione  del  criterio  della  “certezza”  nella 
giurisprudenza di legittimità e di merito post 2000        pag. 45 
Donatella  Pianezzi  –  La  sentenza   Franzese  e  la  sua  applicazione 
giurisprudenziale  negli  anni  2002  –  2010  –  Tesi  di  dottorato  in  Diritto  ed 
Economia dei Sistemi Produttivi – Università degli Studi di Sassari
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Parte II 
 
L’intervento delle Sezioni Unite 
 
CAPITOLO I  
 
Analisi della sentenza Franzese 
 
1.  La frattura giurisprudenziale in tema di nesso causale nei 
reati omissivi impropri                        pag. 50 
2.  Gli  argomenti  a  sostegno  dell’orientamento 
giurisprudenziale della “certezza”                pag. 52 
3.  Segue: i profili problematici di tale orientamento     pag. 54 
4.  Un’anticipazione  della  sentenza  Franzese:  la  sentenza 
Orlando                   pag. 59 
5.  La sentenza Franzese: ruolo storico                  pag. 66  
6.  Segue: il fatto storico oggetto della sentenza     pag. 67 
7.  La “pars destruens” della sentenza Franzese     pag. 69 
8.  L’accoglimento della teoria condizionalistica e il ripudio del 
criterio dell’aumento del rischio            pag. 72 
9.  L’accertamento processuale del nesso causale: alto grado di 
credibilità razionale e certezza processuale          pag. 76 
10.  L’esclusione di fattori causali alternativi e il problema della 
frequenza delle leggi scientifiche di copertura           pag. 80 
11.  L’assenza  di  leggi  scientifiche  e  il  ruolo  delle  massime 
d’esperienza                             pag. 85 
12.  L’evento hic, nunc et quomodo        pag. 88 
13.  La regola dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio”     pag. 90 
 
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giurisprudenziale  negli  anni  2002  –  2010  –  Tesi  di  dottorato  in  Diritto  ed 
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CAPITOLO II  
 
Valutazioni della dottrina sulla pronuncia delle Sezioni Unite 
  
1.  Cenni introduttivi             pag. 94 
2.  Le critiche all’analisi del fatto storico della Franzese  
                      pag. 95 
3.  Le  critiche  ai  principi  di  diritto  enunciati  dalle  Sezioni 
Unite: il ricorso al paradigma condizionalistico                  pag. 101 
4.  Segue: i criteri di frequenza medio – bassi               pag. 103 
5.  Segue:  l’impossibilità  di  escludere  i  fattori  causali 
alternativi nelle fattispecie omissive                    pag. 108 
6.  Segue: il ricorso alle massime d’esperienza   pag. 113 
7.  I pregi della sentenza Franzese      pag. 114  
 
Parte III 
 
La giurisprudenza di legittimità e di merito successiva alla 
Franzese 
 
CAPITOLO I  
 
Osservazioni generali 
1.  Introduzione alla problematica                pag. 117 
2.  Brevi  osservazioni  in  ordine  alle  sentenze  sull’amianto 
successive alla Franzese             pag. 118 
 
CAPITOLO II  
 
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Le  sentenze  che  si  uniformano  ai  principi  di  diritto  sanciti 
dalle Sezioni Unite  
1.  I primi esempi di conformità alle Sezioni Unite       pag. 123 
2.  Le sentenze del 2004 in linea con la Franzese  pag. 127 
3.  Le sentenze conformi datate 2005      pag. 135 
4.  La conformità alla Franzese nel 2006              pag. 141 
5.  Un’interessante pronuncia di merito: il caso Soro  pag. 150 
6.  Ancora sentenze in linea con le statuizioni delle S.U. 
                    pag. 152 
7.  Evoluzione nell’approfondimento della Franzese  pag. 159 
8.  I casi più interessanti del 2009      pag. 168 
9.  Le sentenze più recenti        pag. 174 
 
CAPITOLO III  
 
Le  sentenze  di  merito  annullate  dalla  Cassazione  per 
violazione della Franzese   
1.  I  primi  interventi  della  Cassazione  per  sanzionare  il 
mancato rispetto della Franzese          pag. 178 
2.  Altre pronunce di annullamento datate 2005    pag.184 
3.  Le sentenze annullate nel corso del 2006    pag. 191 
4.  Le pronunce di annullamento del 2007    pag. 198   
5.  Le più interessanti sentenze del 2008    pag. 205 
6.  Ancora interventi di annullamento da parte dei giudici di 
legittimità                pag. 209 
7.  Le sentenze più recenti        pag. 214  
 
CAPITOLO IV  
 
Le sentenze che si discostano dai parametri delle Sezioni Unite  
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1.  Le sentenze Amato e Albissini: causalità ex ante e causalità 
ex post                 pag. 219 
2.  La sentenza Marinari e il caso Loi: il ricorso alle massime 
d’esperienza                pag. 225 
3.  Altre pronunce discutibile datate 2003    pag. 228 
4.  La  sentenza  Guida  e  la  sentenza  Ferrari:  l’ossequio 
meramente formale alle Sezioni Unite        pag. 232   
5.  L’impossibilità di valutare la conformità alla Franzese: la 
sentenza Verri e il caso Tranquilli          pag. 238 
6.  Sentenze  che  si  allontanano  da  alcuni  parametri  della 
Franzese                pag. 241 
7.  Ancora due esempi di violazione sostanziale della Franzese: 
le sentenze Petramala e Ciardini          pag. 250 
8.  Le sentenze del 2007 difformi o poco motivate  pag. 254 
9.  La sentenza Izzo           pag. 261 
10.  Le sentenze più recenti che violano lo spirito della Franzese
                    pag. 263  
 
CONCLUSIONI            pag. 268 
 
Glossario medico             pag. 270  
Abbreviazioni principali                                                pag. 305 
Bibliografia              pag. 306 
 
 
 
 
 
 
 
 
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“Nessuno, per principio assoluto di diritto penale, 
nessuno può essere punito per un evento  
del quale non sia stato cagione… 
La essenza del delitto sta nella causa della morte,  
non nella morte, né nella colpa.” 
Francesco Carrara  
 
 
 
 
“Non ci sono discipline  
né rami del sapere o piuttosto di indagine: 
ci sono soltanto problemi 
e l’esigenza di risolverli”. 
 
Karl Popper 
 
 
 
 
 
 
 
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PARTE I 
 
Osservazioni introduttive in tema di nesso causale 
 
CAPITOLO I 
 
Gli orientamenti giurisprudenziali in tema di nesso causale prima 
della sentenza delle Sezioni Unite 
   
1. La prova del nesso causale tra probabilità e certezza :“la coscienza 
del dito di Dio spesso scompare dal cuore dell’uomo” 
Il grande maestro Francesco Carrara sosteneva che la massima <in dubio 
pro reo>, sancita in tutti i codici e venerata dai giuristi di ogni epoca, fosse 
espressione di una di quelle verità scolpite nel cuore dell’uomo direttamente dal 
dito di Dio1. Nonostante ciò, spesso tale coscienza divina scompare e, seppur in 
modo esplicito nessuno abbia mai messo in dubbio la portata di tale principio, 
nella pratica ci sono dei casi in cui ciò è avvenuto. A titolo di esempio Carrara 
richiama il celebre episodio di una levatrice accusata e condannata per omicidio 
colposo2. Nella sentenza di merito si sosteneva che l’imputata fosse in colpa per 
non aver avvertito immediatamente il chirurgo pur trovandosi di fronte ad un 
parto  complicato,  assumendosi  così  delle  funzioni  a  lei  vietate.  Inoltre  si 
sosteneva che “se un esperto fosse stato tempestivamente chiamato”, la vita della 
partoriente  sarebbe,  “con  molta  probabilità,  stata  salvata”.  La  sentenza  di 
condanna, poi annullata senza rinvio dalla Cassazione, si basava dunque sul fatto 
che la levatrice era stata causa probabile di quella morte, pur non essendovi 
alcuna certezza in proposito. 
                                                
1 F. Carrara, “Opuscoli di diritto criminale”, 6° ed., III, Firenze, 1910, pag. 53 ss.  
2 F. D’Alessandro, “La certezza del nesso causale: la lezione antica di Carrara e la lezione 
moderna della Corte di Cassazione sull’oltre ogni ragionevole dubbio. Nota a Cass. Pen., IV, 25 
settembre 2001 (16 gennaio 2002), n. 1585, imp. Sgarbi e a Cass. Pen., IV, 25 settembre 2001 (13 
febbraio 2002), n. 1652, imp. Covili”, in Riv. It. dir. e proc. pen., 2002, pag. 737 – 757. 
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E’ passato tanto tempo da quella sentenza, fiumi di inchiostro sono stati 
scritti da giuristi appassionati e colti giudici, ma ancora oggi il tema della prova 
del nesso causale suscita interesse e vivi dibattiti. Ancora oggi si continua a 
disquisire  di  probabilità  e  certezza,  di  tutela  delle  vittime  e  garanzie  per 
l’imputato, degli scopi preventivo  – repressivi  del diritto penale e del diritto 
penale come extrema ratio. 
Un  punto  importante  in  questo  eterno  dibattito  è  stato  segnato  dalla 
pronuncia  delle  Sezioni  Unite  della  Cassazione  Penale  del  20023,  ormai 
conosciuta dagli operatori del diritto come “sentenza Franzese”, riguardante un 
caso di responsabilità penale medica. Come emergeva già nel caso riportato dal 
Carrara, è proprio questo il settore in cui sono emersi i contrasti dottrinali e 
giurisprudenziali più evidenti, in cui dunque il contrasto tra probabilità e certezza 
nell’accertamento del nesso causale  nei reati omissivi  ha dato luogo a quelle 
divisioni all’interno della Sezione IV della Corte di Cassazione che hanno poi 
portato all’intervento delle Sezioni Unite. 
E’ bene peraltro sottolineare fin d’ora che la sentenza Franzese non ha 
comunque  chiuso  il  capitolo  “nesso  causale”,  non  ha  cioè  posto  un  punto 
definitivo  sulla  questione.  Negli  ultimi  anni,  per  esempio,  non  sono  mancati 
contributi dottrinali particolarmente critici rispetto ad alcuni specifici punti della 
pronuncia. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha invece mostrato di 
adeguarsi in modo quasi uniforme e pedissequo alla Franzese: scorrendo i testi 
delle sentenze degli ultimi anni si può notare che i giudici, trovandosi di fronte 
alla questione causale, operano sempre un richiamo a quanto sancito dalle Sezioni 
Unite. Tuttavia tale richiamo si traduce spesso in un rispetto puramente formale, 
poiché  tali  principi  vengono  sistematicamente  violati  nella  loro  applicazione 
pratica. E’ proprio questo l’aspetto più interessante ed attuale della questione, 
quello su cui mi soffermerò quindi con particolare attenzione in questo studio. 
 
                                                
3 Cass. Pen., S.U., ud. 10.7.2002, dep. 11.9.2002, n. 30328, Franzese, in Riv. it. dir. e proc. pen., 
2002, pag. 1133- 1144. 
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2.  La  colpa  professionale  del  medico:  dall’atteggiamento  di 
indulgenza a quello di rigore.            
Per  inquadrare al  meglio  il problema dell’accertamento causale  nella 
responsabilità medica non si può prescindere da una valutazione dell’evoluzione 
subita da tale disciplina nel corso degli anni. 
Si può partire dalla constatazione che, all’indomani dell’entrata in vigore 
del Codice Rocco, si era sviluppato e consolidato un orientamento dottrinario e 
giurisprudenziale alquanto indulgente nella valutazione della responsabilità del 
medico4. Si riteneva infatti che, in tema di colpa professionale del sanitario, i 
concetti  di  imperizia,  negligenza  ed  imprudenza,  andassero  valutati  secondo 
criteri del tutto particolari5, per il frequente insorgere del rischio e del fortuito. Si 
adottava  dunque  un  metro  di  giudizio  improntato  a  larghezza  di  vedute  e 
comprensione, e ciò sul presupposto che la scienza medica non determina in 
ordine allo stesso male un criterio tassativo di cura e considerato che, nell’arte 
medica, l’esame di apprezzamento è sempre possibile6. Tali peculiarità portavano 
la giurisprudenza a ritenere rilevante, ai fini della responsabilità penale, solo la 
colpa grossolana, individuabile in quelle condotte totalmente incompatibili col 
minimo di cultura ed esperienza che deve legittimamente attendersi da chi sia 
abilitato  alla  professione  medica7.  Nei  primi  anni  Settanta,  per  supportare 
giuridicamente il peso di tali tesi si optò per il ricorso all’art. 2236 del Codice 
Civile: in base a tale norma, in caso di prestazioni che implichino la soluzione di 
problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera risponde solo in caso 
di dolo o colpa grave. D’altro canto la colpa grave veniva riscontrata solo in caso 
di errore inescusabile, che trovava origine o nella mancata applicazione delle 
cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel 
minimo  di  abilità  e  perizia  tecnica  nell’uso  dei  mezzi  manuali  o  strumentali 
adoperati nell’atto operatorio e che il medico deve essere sicuro di poter adoperare 
                                                
4 A. Crespi, “Medico – chirurgo”, in Dig. Disc. Pen., VII, 1993, pag. 591 e ss. 
5 Cass. Pen., IV, 4 maggio 1965, Nani, in Giust. Pen., II, 1966, pag. 498 – 499; Cass. Pen., II, 17 
ottobre 1952, Bussola, in Riv. pen., II, pag. 189-190 e in Giust. Pen., 1953, II, pag. 503 e ss, con 
nota di E. Battaglini, “La colpa professionale dei sanitari”. 
6 Cass. Pen., IV, 6 marzo 1967, Izzo, in Giust. Pen., 1967, II, pag. 1158 – 1159. 
7 Cass. Pen., IV, 4 febbraio 1972, Del Vecchio, in Cass. Pen., 1973, pag. 538 - 546. 
Donatella  Pianezzi  –  La  sentenza   Franzese  e  la  sua  applicazione 
giurisprudenziale  negli  anni  2002  –  2010  –  Tesi  di  dottorato  in  Diritto  ed 
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Description:parlato di un “naturale ribellismo” della biologia rispetto ad ogni disciplina matematizzante131.  grado, ritenevano esente da alcun rimprovero la condotta del primario, dott. Lagi, che pertanto  causale precedente di cui costituisce uno sviluppo evolutivo normale anche se non immancabile”401