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L'ALBERGO DELLA FORTUNA
APERTO
AI GIUOCATORI DEL LOTTO
Edizione eseguita sulla famosa Cabala
DI
GEROLAMO CAPACELLI
coll'aggiunta della nuova Legge SO aprile 1881
e relativa Tariffa.
9
Casa editrice
FIGLI DI ANGELO BIETTI
M.ILANO
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,SV. 18 — Via Zarga W. 18
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TER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 19 luglio 1880, numero 5536,
E,
Allegato ultimo capoverso dell'art. 1;
Sentito l'avviso del Consiglio di Stato
;
Sulla proposta del Ministro delle Finanze
;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. — Il lotto pubblico, temporanea
mente mantenuto a favore dello Stato, è rior
dinato in conformità del presente decreto.
Art. 2. — Il lotto si fa con 90 numeri, dal
l'uno al novanta esclusivamente, cinque dei
quali, estratti a sorte, determinano le vincite.
Art. 3. — Possono farsi giuocate sopra qua
lunque quantità di numeri sulle sorti di
Estratto semplice,
Estratto determinato,
Ambo,
Terno,
Quaterno.
Le poste ed i premi dei giuochi sono sta
biliti nell'annessa tariffa, vista d'ordine nostro
dal Ministro delle finanze.
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Art. — Il
4. giuoco è libero sulle sorti di
ambo, terno e quaterno. Per la sorte del
l'estratto semplice e determinato, le poste
nel loro assieme non possono oltrepassare
la somma fissata nell'appendice della suddetta
tariffa.
Le poste che eccedessero questa somma de
vono essere dichiarate nulle prima dell'estra
zione, e il loro importo è restituito ai gio
catori.
Art. 5. — Il lotto è amministrato dal Mini
stero delle finanze, alla cui dipendenza stanno
Direzioni ed unici succursali, nel modo che
sarà determinato dal regolamento.
Art. 6. — I giuochi si ricevono da agenti
contabili (ricevitori), nominati dal Governo,
presso banchi appositamente stabiliti.
Non può essere aumentato l'attuale numero
dei banchi però il Ministro delle finanze ha
;
facoltà di variarne le sedi.
Art. 7. — I ricevitori del lotto prestano
cauzione in rendita pubblica dello Stato in
misura proporzionata all'entità dei rispettivi
banchi, e nel modo determinato dal regola
mento.
Art. 8. — I giuochi vengono scritti sopra
registri a madre e figlia formati con carta
a filograna e con cautele atte ad impedirne
la contraffazione.
La forma di questi registri è determinata
dal Ministro delle finanze, sentita la Corte
dei conti.
Art. 9. — Le bollette devono contenere la
data dell'estrazione cui il giuoco si riferisce,
la sede ed il numero del banco, il numero
progressivo del registro, i numeri giuocati
e le poste applicate a ciascuna combinazione
delle sorti giuocate.
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Art. 10. — Il ricevitore deve scrivere il
giuoco nella matrice e nel biglietto alla pre
senza del giuocatore, staccare dalla matrice
la bolletta e, munitala della propria firma,
consegnarla al giuocatore.
Art. 11. — Ove all'atto della registrazione
del giuoco accada sbaglio o sgorbio nella
scrittura dei numeri giuocati o delle poste,
non può il ricevitore in verun modo aggiu
stare nè l'una nè l'altra bolletta, ma deve
annullarle e registrare il giuoco nelle bol
lette successive.
Art. 12. — Il giuocatore deve assicurarsi
che il suo giuoco venga esattamente scritto
tanto sulla matrice quanto sul biglietto, per
gli effetti di cui nei susseguenti articoli.
Esso è in diritto di non accettare biglietti
che contengano alterazioni o correzioni sia
nei numeri giuocati, sia nelle poste.
Art. 13. — Accadendo per qualsiasi causa
che dopo compiuti i giuochi e consegnati i bi
glietti ai giuocatori vengano alterate una o
più bollette madri nella scrittura dei numeri
o delle poste, il ricevitore, quando non sia
in grado di riavere i biglietti per annullare
le giuocate e rifarle a registrazioni susse
guenti, procura di rilevare se è possibile i
giuochi alterati, e li accerta sovrapponendo
una copia esatta dei medesimi alle singole
bollette madri.
Ove poi gli venga meno qualsiasi mezzo di
i
riconoscere giuochi, o sia tale l'alterazione
da rendere impossibile il confronto materiale
dei biglietti colle matrici in ogni loro parte,
deve tosto presentare il bollettario al capo
del Comune e dichiarare alla sua presenza
le cause dell'avvenuta alterazione; facendo
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ciò constatare da processo verbale, che deve
essere firmato da entrambi ed inviato quindi
alla Direzione.
Deve inoltre il ricevitore, prima dell'estra
zione, esporre all'ingresso della ricevitoria
i
un avviso che giuochi predetti, distinti al
meno coi numeri d'ordine del registro e delle
bollette, rimangono annullati, affinchè i giuo-
catori possano, restituendo i biglietti, riti
rarne il prezzo.
Art. 14. — In ciascuna Direzione è un ar
chivio destinato al deposito e alla custodia
delle matrici del giuoco per lo spazio di
90 giorni, termine fissato per la prescrizione
delle vincite. Simile archivio è pure stabi
lito negli uffici succursali per custodirvi le
matrici del giuoco raccolto dai ricevitori
nelle provincie indicate nel regolamento.
Il deposito delle matrici nell'archivio viene
eseguito coll'intervento del prefetto, del sin
daco e del direttore del lotto.
Il prefetto ed il sindaco, in caso di assenza
9 d'impedimento, non possono farsi sosti
tuire che dai funzionari che legalmente li
rappresentano nei rispettivi uffici.
Negli archivi succursali le incombenze del
Direttore del lotto sono disimpegnate dal
preposto all'ufficio.
Art. 15. — Il giuoco è valido e produttivo
di effetti allorchè viene accettato dall'Ammi
nistrazione col deposito delle relative matrici
in archivio prima dell'estrazione. Qualora per
qualsiasi causa le matrici non vengano rin
chiuse in archivio prima dell'estrazione, il
giuoco in esse contenuto si ritiene nullo e
come non avvenuto, e il giuocatore ha di
ritto di riavere il prezzo giuocato dietro con
segna dei relativi biglietti.
N
La Direzione o l'ufficio succursale dà av
viso al pubblico dell'annullamento del giuoco
mediante affissi alla porta d'ufficio e nel co
mune in cui ha sede il banco ove il giuoco
stesso fu ricevuto.
Art. 16. — I prezzi dei giuochi annullati, nei
casi previsti dagli art. 4, 13 e 15, devono es
sere reclamati entro 90 giorni dalla data del
l'avviso di annullamento. Trascorso questo
termine non si fa più luogo al rimborso.
Art. 17. — Le estrazioni si fanno pubblica
mente nelle città di Bari, Firenze, Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia,
coll'intervento dei funzionari indicati nel
precedente art. 14.
Nella città di Milano assiste all'estrazione,
in luogo del direttore del lotto, il capo del
l'ufficio succursale.
Art. 18. — Le vincite sono pagate dall'esi-
bitore del biglietto, semprechè questo venga
presentato entro novanta giorni dalla data
dell'estrazione cui la vincita si riferisce, non
presenti alcuna alterazione nei numeri vin
citori e nelle poste giuocate, e corrisponda
inoltre perfettamente colla matrice, sia nei
numeri vincitori, sia nei segni che valgono
a stabilire la identità.
Senza la presentazione del biglietto ed il
concorso delle condizioni sopraindicate, non
si fa luogo al pagamento della vincita.
L'alterazione nei numeri vincitori o nelle
poste giuocate, anche quando non provenga
dadolo, ma da semplice correzione, dà sempre
luogo al rifiuto della vincita.
Art. 19. — Il pagamento della vincita è
sempre eseguito a norma della posta risul
tante uniforme nella matrice e nel biglietto.
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Essendovi differenza tra l'una e l'altro si
paga la vincita minore risultante dalla ma
trice o dal biglietto.
In ogni caso si farà luogo a vicendevoli
compensi fra il giuocatore e il ricevitore in
relazione al prezzo giuocato.
Art. 20. — Qualora venga rifiutato il paga
mento della vincita per qualsiasi difetto nella
matrice, imputabile a negligenza del ricevi
tore, il giuocatore non può pretendere che
il quintuplo del prezzo del giuoco da pagarsi
in proprio dal ricevitore medesimo.
Art. 21. — Le vincite sono pagabili presso
i banchi ove furono ricevuti i giuochi e, oc
correndo, presso le Tesorerie provinciali.
Però le vincite che oltrepassano la somma
di lire mille al netto sono pagate dietro au
torizzazione della Direzione, al quale effetto
devono i giuocatori presentare alla Direzione
stessa, personalmente o col mezzo dei rice
vitori, le bollette vincenti, ritirandone la
ricevuta.
Art. 22. — Il vincitore di somme non supe
riori a lire mille nette, che voglia conver
tire la somma vinta in deposito nelle Casse
postali di Risparmio, ne fa dichiarazione ver
bale al ricevitore del lotto o ad uno degli
uffici postali del Regno, per ottenere il cor
rispondente libretto di risparmio, previo l'a
dempimento delle formalità prescritte dal
regolamento.
Gl'interessi per tali depositi decorrono dal
giorno stabilito dalla legge 19 luglio 1880,
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numero 5536 (serie seconda). Allegato E,
art. 2.
Art. 23. — Devono prodursi alla Direzione
per gli opportuni provvedimenti, le bollette
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vincenti di un importo anche minore a lire
mille per il pagamento delle quali il ricevi
tore non abbia fondi sufficienti, o sulla cui
regolarità sorga dubbio.
Tranne questi casi i ricevitori non possono,
sotto verun pretesto, ritardare il pagamento
delle vincite.
Art. 24. — Le bollette vincenti, le cui ma
trici si trovano depositate negli archivi degli
uffici succursali, devonsi produrre, per gli
effetti delle disposizioni dei precedenti ar
ticoli 21 (secondo comma) e 23, agli uffici
medesimi.
Art. 25. — Il presente decreto andrà in
attuazione col 1° giugno del corrente anno,
e da quel giorno cesseranno di aver vigore
tutte le disposizioni concernenti l'Ammini
strazione del lotto, emanate con precedenti
decreti Reali. Però, fi ichè non siano attuati
i registri, di cui all'art. 8 del presente de
creto rimangono in vigore le disposizioni re
lative al pagamento delle vincite in base alle
singole promesse, le quali continueranno ad
essere indicate nei registri ora in uso.
Ordiniamo che il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sia inserto nella rac
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 aprile 1881.
UMBERTO
Magliari.
A.
Visto, il Guardasigilli : T. Villa.
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TARIFFA
PEI» GIDOCO DEI» IiOTTO PUBBLICO
annessa al R. Decreto IO aprile 1881.
PREZZO PREZZI
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MINIMO
ragione
SORTI
del
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premio
Pezzi L re
Perogni estratto semplice . . l 5
» » » > V* 1
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Per ogni ambo 5
1
Per ogni terno 20 100
Per ogni quaterno 240 1200
Per la sorte dell'ambo si accorda l'aumento del
20 per 100; quindi nel pagamento delle vincite per
questa sorte, i pezzi si considerano di lire 6.
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