Table Of ContentII 10dicembre 1948, 1'Assemblea Generale delle Nazioni Uniteapprovoe
proclamo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il cuitestocompletoe
stampato nelle pagineseguenti. Dopoquesta solenne deliberazione, I'Assemblea
delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a
diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, atal fine, di pubblicarne e
distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione
intemazionale, ma anche in quantealtre linguefosse possibile usando ogni
mezzo a suadisposizione. II testo ufficialedella Dichiarazione edisponibile nelle
lingue ufficiali delle Nazioni Unite, cioe cinese, francese, inglese, russoe
spagnolo.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignita inerente atutti i membri della
famiglia umana edei lorodiritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della liberta, della giustizia edella pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzodei diritti umani hanno portato
ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanita, eche I'avventodi un
mondo in cui gli esseri umani godano della liberta di parola e di credo edella
liberta dal timoreedal bisognoe stato proclamato come la piu alta aspirazione
dell'uomo;
Considerato che e indispensabileche i diritti umani siano protetti da norme
giuridiche, sesi vuoleevitare che I'uomosia costretto a ricorrere, come ultima
istanza, alia ribellionecontro latirannia e I'oppressione;
Considerato che e indispensabile promuovere losviluppo di rapporti amichevoli
tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la
lorofede nei diritti umani fondamentali, nella dignita e nel valore della persona
umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomoedelladonna, ed hanno deciso di
promuovere il progressosociale e un migliortenoredi vita in una maggiore
liberta;
Considerato chegli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione
con le Nazioni Unite, il rispetto e I'osservanza universaledei diritti umani e delle
libertafondamentali;
Considerato che una concezione comunedi questi diritti e di questa liberta e
della massima importanza perla piena realizzazionedi questi impegni;
L'ASSEMBLEAGENERALE
proclama
la presentedichiarazione universale dei diritti umani come ideale comuneda
raggiungersi datutti i popoli e datutte le Nazioni, al fine cheogni individuo ed
ogni organodella societa, avendo costantemente presente questa Dichiarazione,
si sforzi di promuovere, con I'insegnamento e I'educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste liberta e di garantirne, mediante misure progressivedi carattere
nazionale e internazionale, I'universaleed effettivo riconoscimentoe rispetto
tantofra i popoli degli stessi Stati membri, quantofra quelli dei territori sottoposti
alia lorogiurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignita ediritti. Essi sonodotati
di ragione edi coscienza edevono agire gli uni verso gli altri in spiritodi
fratellanza.
Articolo2
Ad ogni individuo spettanotutti i diritti etutte le liberta enunciate nella presente
Dichiarazione, senza distinzione alcuna, perragioni di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o di altrogenere, di origine nazionale o
sociale, di ricchezza, di nascita odi altra condizione. Nessuna distinzione sara
inoltre stabilita sulla basedello statuto politico, giuridicoo internazionaledel
paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto
ad amministrazionefiduciaria o non autonomo, osoggetto a qualsiasi limitazione
di sovranita.
Articolo3
Ogni individuo hadirittoaliavita, alia liberta ed aliasicurezza della propria
persona.
Articolo4
Nessun individuo potra esseretenuto in stato di schiavitu odi servitu; la schiavitu
e latrattadegli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo5
Nessun individuo potra essere sottopostoatorturaoatrattamento oa punizione
crudeli, inumani odegradanti.
Articolo6
Ogni individuo hadiritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personality
giuridica.
Articolo7
Tutti sonoeguali dinanzi alia legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,
ad una egualetutela da partedella legge. Tutti hanno diritto ad una egualetutela
contro ogni discriminazione chevioli la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento atale discriminazione.
Articolo8
. 1
Ogni individuo ha dirittoad un'effettiva possibility di ricorso a competenti tribunali
contro atti cheviolino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzioneo
dalla legge.
Articolo9
Nessun individuo potra essere arbitrariamente arrestato, detenutoo esiliato.
Articolo 1
Ogni individuo ha diritto, in posizionedi piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienzadavanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al finedella
determinazione dei suoi diritti edei suoi doveri, nonche dellafondatezza di ogni
accusa penalechegli venga rivolta.
Articolo 1
1 Ogni individuoaccusatodi un reatoe presunto innocente sinoa che la
sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico
processo nel quale egli abbia avutotutte legaranzie necessarie perlasua
difesa.
2. Nessun individuo sara condannato perun comportamentocommissivood
omissivoche, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato
secondo il diritto internoosecondo il diritto internazionale. Non potradel
pari essere inflitta alcuna penasuperiore aquella applicable al momento
in cui il reatosia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potra essere sottopostoad interferenze arbitrarie nella suavita
privata, nellasuafamiglia, nellasua casa, nella sua corrispondenza, ne a lesione
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha dirittoad esseretutelato
dalla leggecontrotali interferenze o lesioni.
35
....
Articolo 1
1 Ogni individuo ha dirittoalia liberta di movimentoe di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha dirittodi lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritomare nel proprio paese.
Articolo 14
1 Ogni individuo ha il dirittodi cercare edi godere in altri paesi asilodalle
persecuzioni.
2. Questodiritto non potra essere invocatoqualora I'individuosia realmente
ricercato perreati non politici o perazioni contrarieaifini eai principi delle
Nazioni Unite.
Articolo 1
1 Ogni individuo ha dirittoad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potra essere arbitrariamente privatodella sua
cittadinanza, nedel dirittodi mutarecittadinanza.
Articolo 16
1 Uomini edonne in eta adatta hanno il diritto di sposarsi edifondare una
famiglia, senza alcuna limitazionedi razza, cittadinanza o religione. Essi
hannoeguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio eall'atto
del suoscioglimento.
2. II matrimonio potra essere concluso soltanto con il libera e pieno
consensodeifuturi coniugi.
3. Lafamiglia e il nucleo naturale efondamentale della societa e hadiritto ad
essere protetta dalla societa edallo Stato.
Articolo 17
89
...
1 Ogni individuo ha il dirittoad avere una proprieta sua personale o in
comunecon altri.
2. Nessun individuo potraessere arbitrariamente privato della sua proprieta.
Articolo 1
Ogni individuo hadirittoalia liberta di pensiero, di coscienza e di religione; tale
diritto include la liberta di cambiare di religioneodi credo, e la liberta di
manifestare, isolatamente o in comune, esia in pubblico che in privato, la propria
religione o il proprio credo neirinsegnamento, nelle pratiche, nel cultoe
nell'osservanza dei riti.
Articolo 1
Ogni individuo ha dirittoalia liberta di opinionee di espressione incluso il dirittodi
non essere molestato perla propria opinione e quellodi cercare, ricevere e
diffondere informazioni e ideeattraversoogni mezzo esenza riguardo a
frontiere.
Articolo20
1 Ogni individuo ha dirittoalia libertadi riunionee di associazione pacifica.
2. Nessuno pud essere costretto afarpartedi un'associazione.
Articolo21
1 Ogni individuo ha diritto di partecipare al governodel proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha dirittodi accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3. Lavolonta popolare e ilfondamentodell'autorita del governo; talevolonta
deveessere espressaattraverso periodiche everitiere elezioni, effettuate
asuffragio universaleed eguale, ed avotosegreto, osecondo una
procedura equivalentedi libera votazione.
Articolo22
Ogni individuo, in quanto membro della societa, ha diritto aliasicurezzasociale,
nonche alia realizzazione attraverso losforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapportocon I'organizzazione e le risorsedi ogni Stato, dei
diritti economici, sociali e cultural! indispensabili alia suadignita ed al libero
sviluppo della sua personality.
Articolo23
1. Ogni individuo hadiritto al lavoro, alia libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoroed alia protezione contro la
disoccupazione.
2. Ogni individuo, senzadiscriminazione, ha dirittoad eguale retribuzione
pereguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha dirittoad una rimunerazioneequa e
soddisfacente cheassicuri a lui stesso e alia suafamiglia una esistenza
conforme alia dignita umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4. Ogni individuo hadirittodi fondaredei sindacati edi aderirvi perla difesa
dei propri interessi.
Articolo24
Ogni individuo hadirittoal riposo ed alio svago, comprendendo in cio una
ragionevole limitazione delle oredi lavoroeferie periodiche retribuite.
Articolo25
..
1 Ogni individuo ha diritto ad un tenoredi vita sufficienteagarantire la
salutee il benessere proprio e della suafamiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e allecure medichee ai
servizi sociali necessari; ed ha dirittoalia sicurezza in casodi
disoccupazione, malattia, invalidity, vedovanza, vecchiaiao in altro caso
di perdita di mezzi di sussistenza percircostanze indipendenti dalla sua
volonta.
2. La maternita e I'infanzia hannodirittoa speciali cure ed assistenza. Tutti
i
bambini, nati nel matrimonioofuori di esso, devono goderedellastessa
protezione sociale.
Articolo26
1 Ogni individuo hadirittoall'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno perquanto riguarda leclassi elementari efondamentali.
L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzionetecnica e
professionaledeveessere messaalia portata di tutti e l'istruzione
superioredeve essere egualmente accessibileatutti sulla basedel
merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pienosviluppo della personality
umana ed al rafforzamentodel rispetto dei diritti umani edelle liberta
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, latolleranza,
I'amiciziafratutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e devefavorire
I'opera delle Nazioni Unite peril mantenimentodella pace.
3. I genitori hannodirittodi priorita nella scelta del generedi istruzioneda
impartire ai lorofigli.
Articolo27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente aliavita culturale
della comunita, di goderedelle arti e di partecipare al progressoscientifico
ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo hadirittoalia protezionedegli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo28
Ogni individuo hadirittoad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e
le liberta enunciati in questa Dichiarazione possanoessere pienamente
realizzati.
Articolo29
1. 1 Ogni individuo ha dei doveri verso la comunita, nella quale soltanto e
possibile il liberoe pieno sviluppodellasua personality.
2. NelPeserciziodei suoi diritti e delle sue liberta, ognunodeveessere
sottopostosoltantoa quelle limitazioni chesonostabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti edelle liberta degli altri e
persoddisfare legiuste esigenze della morale, dell'ordine pubblicoe del
benessere generale in una societademocratica.
3. Questi diritti e queste liberta non possono in nessun casoessere esercitati
in contrasto con ifini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo30
Nulla nella presente Dichiarazione pud essere interpretato nel sensodi implicare
un dirittodi un qualsiasi Stato, gruppoo persona di esercitare un'attivita o di
compiere un atto mirante alia distruzione di alcunodei diritti edelle liberta in essa
enunciati.