Table Of ContentS. TOMMASO D'AQUINO
LA SOMMA
TEOLOGICA
TRADUZIONE E COMMENTO
A CURA DEI DOMENICANI ITALIANI
TESTO LATINO DELL'EDIZIONE LEONINA
XVII
LA GIUSTIZIA
(11-11, qq. 57 -79)
CASA EDITHICE ADRIANO SALANI
Nihil obstat
Fr. Victorius Scoccimarro O. P.
Doc1or S. Theologiae
Pr. Albertua Boccanegra O. P.
Lector et Doctor Philosophiae
Imprimi potesi
Fr. Leonardus Magrini O. P.
Prior Proviocialis S. Marci et Sardiniae
Florentiae die V Octobris MCMLXVI
IMPRIMATUR
Faesulis dio Xli Octobris MCMLXVI
t A ntonius Episcopus Faesnlanus
1"Ul'tJ l DIRITTI SONO RISERVATI
\Cl
MUML.fO .- Casa Editrice À.driann Balani - 8.p.À.
Officino Grafiche Stianti. Sanca1dano - MCMLXVI • Printed in ltalv
LA GIUSTIZIA
(li-TI qq. 57 -79)
LA GIUSTIZIA
(li-li qq. 57-79)
TRADUZIONE, INTRODUZIONE E NOTE
del P. Tito S. Centi O. P.
INTRODUZIONE
1 - La prima disgrazia di questo trattato è stata quella di
c~ssere caduto nelle mani dei giuristi, ai quali non vengono ri
conosciute particolari attitudini alla sintesi e all'approfondi
mento filosofico. Gli stessi grandi commentatori di S. Tommaso
hanno subito l'influsso della loro mentalità casuistica, più
preoccupata di risolvere le beghe e i cavilli dei litigiosi con
temporanei, che di approfondire la dottrina teologica. S. Tom
maso invece anche in questo trattato non smentisce il suo com
pito di teologo cristiano, senza nulla trascurare del patrimonio
culturale ereditato dagli antichi filosofi e dagli antichi giuristi.
Siamo nella morale particolare ; ma non va dimenticato che
questa dipende dalla morale generale, trattata ampiamente nel
la Prima Secundae. In essa S. Tommaso non aveva parlato solo
degli atti umani e degli abiti operativi (virtù e vizi), ma anche
dci loro principii, cioè della legge e della grazia. Se si volesse
ordinare la morale speciale, cioè l'analisi delle varie virtù teo
logali e cardinali, in riferimento a questi due principii, si do
Hebbe dire che le virtù teologali si ricollegano direttamente
alla grazia, perchè ordinate in maniera immediata all'unione
ron Dio, mentre le virtù cardinali, e soprattutto la giustizia,
sono connesse intimamente con la legge. Quest'ultima infatti
ha un compito prevalentemente negativo : tende cioè a rimuo
vere gli ostacoli, ossia l'attaccamento disordinato dell'anima
alle cose create.
In questa prospettiva appare evidente che, se non ci fosse
la rivelazione divina, e quindi l'ordine teologale della grazia,
la giustizia sarebbe - dopo la prudenza - la virtù principale
dell'uomo. Essa infatti è il fine cui sono subordinate le altre
virtù cardinali (cfr. II-II, q. 123, a. 12, ad 3). Inoltre la giusti
zia attua le norme fondamentali della vita umana, cioè le leggi
naturali espresse nel decalogo. Ciò è tanto vero che S. Tom
maso identifica i precetti della giustizia con quelli del decalogo
8 LA GIUSTIZIA
(cfr. II-II, q. 122, a. 1). A differenza poi della prudenza, della
fortezza e della temperanza, la giustizia ha una complessa arti
colazione di parti specifiche, dato che la vita umana è essenzial
mente vita associata e quindi di relazione. Si deve finalmente
notare che la giustizia abbraccia tra le sue parti potenziali la
massima virtù naturale, cioè la religione. Per ragioni sistema
tiche questa è inclusa tra le parti " imperfette» della giustizia,
ma sul piano morale " est potissima pars iustitiae ,, (II-II.
q. 122, a. 1), superiore alla stessa giustizia cardinale e legale.
2 - Noi, per motivi editoriali, siamo costretti a stampare in
un volume a parte il trattato sulla religione (qq. 80-100) e in
un terzo volume presenteremo le questioni successive, cioè
dalla q. 101 alla q. 122. Però basta scorrere lindice di questo
primo moncone del trattato, per rendersi conto della gravità
dei problemi presi in esame. Importantissima la questione ini
ziale (q. 57) sulla nozione di diritto oggettivo, su cui si fonda
tutta l'originalità della concezione tomistica, specialmente di
fronte al soggettivismo giuridico del pensiero moderno. Il
diritto alla vita e all'integrità personale {qq. 64-65), il diritto
di proprietà (q. 66), il diritto alla onorabilità personale, sia in
sede giuridica che in sede estragiudiziale (qq. 67-76).
Qualcuno forse troverà difficile riscontrare nei titoli degli
articoli e delle questioni tali diritti: S. Tommaso infatti ne
parla in maniera indiretta, trattando cioè degli atti contrari
alla giustizia commutativa: omicidio, mutilazione, furto, ra
pina, ingiustizie in foro giudiziario e offese contro la fama,
l'amicizia e l'onore. Questo procedimento è conforme al cri
terio generale, dettato dalla formulazione ordinaria della legge
che è piuttosto negativa. Poichè mentre le leggi positive non
obbligano pro semper, quelle negative obbligano semper et
pro semper (q. 79, a. 3, ad 3); cosicchè l'infrazione delle prime
provoca l'omissione, mentre quella delle seconde provoca la
trasgressione, che riveste (a parità di condizioni) maggiore gra
vità (ibid., a. 4, ad 2).
I
Divisione e fonti del trattato.
3 - Non si richiede nessuno sforzo per indicare lp. divisione
g-enerale del trattato. L'Autore in questo ha risparmiato la
fatica a tutti i suoi commentatori, dando esemplarmente lo
schema all'inizio della q. 57. La tabella che presentiamo a
pag. 26 è desunta dal testo ..: E; facile notare la sproporzione ap
parente tra le quattro parti fondamentali della divisione. La
seconda abbraccia quasi per intero il trattato, mentre la terza
INTRODUZIONE 9
e la quarta si riducono a due questioni. È evidente che co
desta sproporzione è intenzionale; poichè il dono e i precetti
da un punto di vista formale hanno funzioni ben distinte,
anche se il teologo non trova molte cose da elaborare E) di
scutere in proposito. S. Tommaso in tutte le virtù, non escluse
[f' cardinali, trova sempre il dono corrispondente; che forse
non persuade i teologi moderni, ma che per lui ha la funzione
rii porre in evidenza l'aspetto passivo o mistico nell'esercizio
della virtù. E d'altra parte con tale schema ci offre la chiara
prospettiva della virtù soprannaturale, infusa, che non si esau
risce nell'ordine della moralità naturale .
.1 - Vedremo in seguito perchè l'Autore inizia il trattato dal
diritto anzichè dalla giustizia; fermiamoci intanto a esaminare
la divisione. Per tutte e quattt-o le virtù cardinali egli ri
l'Orre ai tre tipi di parti di cui abbiamo già parlato nel Dc
Prudcntia (q. 48) ; ma in nessun trattato le parti soggettive,
cioè le specie, e le parti potenziali hanno uno sviluppo così
imponente. Per fermarci alle parti soggettive, che costitui
srono il presente volume, è doveroso ricordare la principale
fonte filosofica del Dc lustitia nel 5 Libro dell'Etica Nico
machca.
Aristotele non sviluppa i vari tipi di giustizia, come fa
S. Tommaso, però ne offre la tripartizione fondamentale. Anzi
tutto distingue la giustizia in legale e particolare (cfr. Com
ment. D. Th. in 5 Ethic., Iectt. i-3); suddivide quindi que
st'ultima in distributiva e commutativa. Non solo, ma pur
non sviluppando i vari tipi di commutazione, offre il criterio
per distinguerli mediante la volontarietà: commutazioni vo-
1o ntarie e involontarie (cfr. 5 Ethic., c. 5, B 1131 a). Dopo que
sta divisione, che l'Aquinate utilizza nella prima parte del suo
trattato, il Filosofo prende in esame il giusto mezzo della
1riustizia commutativa, e distributiva, per poi insistere lunga
mente sul contrappasso.
S. Tommaso parlerà di questi ultimi elementi aristotelici
alla q. 61, aa. 2, 4. Aristotele conclude il suo trattato sulla
g-iustizia parlando dell'epicheia e della giustizia metaforica
(verso se stessi). Anche in questo (a prescindere dalla giustizia
metaforica) l'Aquinate approssimativamente segue l'ordine ari
stotelico, in quanto pone l'epicheia - che è la parte sogget
tiva principale - dopo tutte le parti potenziali.
C'è però in questa dislocazione tomistica anche un motivo
teologico. Essendo l'epicheia la parte più nobile della giusti
zia legale, prepara il passaggio al dono soprannaturale e in
fuso, che perfeziona la virtù. È .superfluo dire che Aristotele
non parla nè del dono, nè dei precetti. Ma egli non parla nep
pure delle parti potenziali, se si eccettua la liberalità (cfr. 4
Ethic. cc. 1-3, B 11Hl b-1122 aJ.
10 LA GIUSTIZIA
5 - S. Tommaso, pur seguendo nello sviluppo del trattato
quest'ordine aristotelico, ne introduce un secondo basato sul-
1' importanza dell'oggetto e quindi sulla gravità dei peccati
corrispondenti. Ma, data la complessità dell'agire umano, nella
q. 73, a. 3, confrontando la gravità della maldicenza con quella
di altri peccati contro il prossimo, fa notare che di suo la
lesione della fama è un peccato più grave di quelli che si com
mettono contro il patrimonio : cc tuttavia la gravità del peccato
dipende accidentalmente anche dal soggetto; il quale pecca più
gravemente se compie l'atto con premeditazione, che se lo com
pie per fragilità e per sbadataggine. E sotto quest'aspetto i
peccati di lingua hanno maggiori attenuanti : poichè proven
gono facilmente da un'intemperanza di linguaggio, senza
grande premeditazione». Ciò basta a spiegarci perchè S. Tom
maso esamina i peccati di lingua dopo il furto e la rapina,
sebbene la reputazione sia superiore agli averi ; e insieme ci
fa comprendere fino a che punto egli si adegua alla realtà an
che nell'orditura dei trattati.
Per coloro che hanno meno dimestichezza col pensiero del
l'Aquinate, e forse solo per questo hanno l'abitudine di giu
dicarlo in maniera poco benevola, facciamo notare anche la
sua maniera di utilizzare i testi aristotelici. Indubbiamente
egli se ne serve indicandone la fonte col massimo rispetto;
ma servirsene non significa per lui subirli, accettandoli come
criterio ultimo e definitivo. Egli è preoccupato di adeguarsi
alla realtà, come abbiamo visto, e non a un modello letterario
o scientifico ; e poichè questa è più complessa di quanto ri
sulti dai testi aristotelici - sia per le dimensioni teologiche
ignorate dal paganesimo, sia per l' intrico delle risonanze psi
cologiche non sempre attualmente considerate nell'Etica Ni
comachea - non sono pochi nè secondari i punti di divergenza.
Risulta così che la giustizia è concepita da Aristotele come
una virtù univoca al pari della fortezza e della temperanza.
Invece per S. Tommaso si tratta di un concetto analogico ;
cosicchè più che parlare di giustizia al singolare, bisognerebbe
parlare di giustizie al plurale. La giustizia verso Dio, per es.,
cioè la virtù di religione, non può definirsi esattamente come
la giustizia commutativa o quella distributiva, in cui si ri
scontra con esattezza il giusto mezzo reale che soddisfa pie
namente il cc debito ,, verso una data persona.
6 - Del resto anche l'analisi materiale del trattato tomistico
basta a farci comprendere, o per lo meno a farci sospettare,
questa maggiore vastità di prospettive nei confronti di Aristo
tele. Anche numericamente le citazioni della sacra Scrittura
sono nel testo molto più numerose di quelle aristoteliche. E
accanto alla Scrittura gli esegeti più autorevoli: i SS. Padri.
In quest'ultima categoria i nomi che ricorrono con maggiore
INTRODUZIONE 11
fl'equcnza sono quelli di S. Agostino, S. Ambrogio, S. Grego
rio Magno, S. Giovanni Crisostomo e S. Isidoro.
A coloro che son pronti a stracciarsi le vesti nel constatare
che il Dottore Angelico in tutti i casi innegabilmente dipende
almeno in parte da un filosofo pagano nell'elaborazione di
un trattato teologico com'è quello della giustizia, ricorderemo
con franchezza, sia pure col timore di scandalizzarli più che
rnai, che da codeste medesime fonti, dipendono anche i SS. Pa
dri. Anzi ne dipende persino la sacra Scrittura; perchè l'elenco
delle quattro virtù cardinali che riscontriamo in Sapienza 8, 7
di pende certamente dalla cultura ellenistica.
Per non scandalizzarsi basterà non confondere l'ispirazione
con la rivelazione, e in tutti i casi tener presente quella mas
sima dell'Ambrosiaste, così cara a S. Tommaso: "Veritas a
quocumque dicatur a Spiritu Sancto est"·
Per completare l'elenco delle fonti dobbiamo ricordare che
di Aristotele viene utilizzata, oltre all'Etica, anche la Politica.
Non ultima per importanza, in un trattato come quello della
giustizia, è la legislazione romana nella sua espressione de
finitiva del Corpus Juris Civilis. Per quanto non sia un giu
rista, il Dottore Angelico mostra una vera padronanza del
Codice giustinianeo.
La legislazione ecclesiastica fa sentire anch'essa il suo in
flusso, con il famoso Decreto di Graziano composto intorno
al 1140.
II
Limiti del trattato tomistico.
7 - A confronto con i trattati moderni sulla giustizia, per
quanto ampio esso sia, quello di S. Tommaso appare del tutto
incompleto. :E: vero infatti che i manualisti moderni, per la
loro mentalità giuridica, trascurano molti problemi svolti da
lui accuratamente (p. es., i peccati di lingua extragiudiziali),
però sono accuratissimi nell'esaminare i vari tipi di contratti.
E così si fermano a distinguerne e ad analizzarne le varie spe
cie: contratti gratuiti e onerosi; distinguendo i primi in uni
laterali (promessa, donazione tra vivi, donazione testamenta
ria) e bilaterali (prestito, deposito, delega, ecc.) ; i secondi in
commutatorii (compravendita, locazione, contratto di lavoro,
ecc.) e aleatorii (assicurazioni, scommesse, giuochi, lotterie,
speculazioni di borsa, ecc.).
A parte il fatto che l'Aquinate non poteva prevedere tutta
la complessità delle strutture economiche moderne, di pro
P?sito egli ha voluto limitare per quanto possibile l'analisi
di questi contratti ; perchè, pur essendo essi giuridicamente